Art. 2.

      1. Ai fini della fabbricazione o dell'accensione dei fuochi d'artificio di cui al gruppo B del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non è necessario il certificato di idoneità di cui al primo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al

 

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regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. L'esperimento pratico previsto dal secondo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è sostituito da un esame.
      3. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono altresì definiti il programma e le materie dell'esame previsto dal comma 2 del presente articolo.